Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare 17215 del 14 giugno 2024 che aggiorna e riepiloga il quadro delle disposizioni in materia di revisione dei veicoli pesanti contenute nella circolare prot. n. 28231 del 13.9.2021, recante “Requisiti dei Centri di controllo ex Legge 870/1986 ai fini del riconoscimento di idoneità per l’esercizio transitorio dell’attività di revisione secondo quanto previsto dall’art 80, comma 8 CdS e dal relativo Regolamento di esecuzione” alle disposizioni del DM 15 novembre 2021 (GU n. 279 del 23.11.2021) come modificato dal DM 21 settembre 2023 (GU n. 258 del 4.11.2023)
Come è noto, infatti, il DM 21-9-2023 ha semplificato il modello operativo di esternalizzazione del servizio revisioni veicoli pesanti ai centri di controllo privati e ridotto notevolmente l’impatto della normativa con misure maggiormente compatibili con la realtà delle imprese del settore.
Con la nuova Circolare 17215 del 14 giugno 2024 (allegata), il Ministero impartisce istruzioni applicative dettagliate sui requisiti richiesti per lo svolgimento delle revisioni dei veicoli pesanti, con particolare riferimento ai locali ed alle attrezzature cercando di creare condizioni più favorevoli e sostenibili affinché le imprese possano effettivamente accedere a questo ambito di attività e ottemperare alle disposizioni previste.
Di seguito vengono riepilogate le novità più importanti:
LOCALI
- Di proprietà del titolare del centro o a disposizione da parte di terzi tramite contratto regolarmente documentato e registrato
- Riconosciuti idonei dall’UMC territoriale competente per l’attività di revisione dei veicoli pesanti seguendo le indicazioni:
- Copertura (anche amovibile) dalle intemperie per le attrezzature del centro di revisione e microclima idoneo per lo svolgimento delle attività di revisione in completa sicurezza e confort ambientale, in quanto luogo di lavoro a norma del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
- Dedicati esclusivamente all’attività di revisione, quando in corso, e separati da quelli eventualmente utilizzati per l’attività di autoriparazione. Conseguentemente le operazioni di revisione dei veicoli leggeri, ai quali eventualmente il soggetto richiedente sia già autorizzato, devono essere svolte in locali separati o in giornate diverse rispetto alle operazioni di revisione dei veicoli pesanti;
- Se indicato nel “DVR” (documento di valutazione dei rischi) del centro, i locali del centro 870 siano dotati di un adeguato sistema di captazione e aspirazione dei fumi dei gas di scarico prodotto dai motori a combustione interna;
- Sia garantito il collegamento telematico con il CED del Ministero tramite rete internet e dotazioni informatiche idonee e adeguate al supporto dell’intera gestione dell’attività di trasmissione di dati e documenti relativi all’ intero processo di revisione. Note: il collegamento al CED verrà effettuato dall’Ispettore utilizzando le proprie credenziali di connessione.
- Dimensioni minime:
- Superficie totale NON inferiore a 250 mq per ciascuna linea comprensiva del corpo fabbrica e delle superfici dei locali uffici, servizi ed altre pertinenze, che possono essere collocati anche in corpi di fabbrica distinti, purché all’interno dello stesso comprensorio.
- Superfice dedicata alla linea di revisione:
- Superficie minima 200 mq. (locali uffici NON compresi) per ciascuna linea
- Larghezza lato ingresso non inferiore a 6 mt.
- Altezza minima NON inferiore a 5 mt. se dotata di fossa di ispezione, 6.2 mt. se dotata di ponte sollevatore.
- Varchi di ingresso e uscita di larghezza e altezza NON inferiori a 4.5 mt.
- Area di manovra esterna al corpo fabbrica di superficie NON inferiore a 600 mq. comprensivi delle eventuali aree di accumulo nella disponibilità dell’operatore situate nelle immediate vicinanze e collegate con strade pubbliche o private sulle quali si abbia titolo al transito.
- Idoneità locali:
- Copia conforme all’originale del certificato di agibilità con l’indicazione della destinazione d’uso rilasciata dall’Amministrazione competente, o copia della richiesta presentata alla stessa, avente una data di presentazione antecedente di almeno 45 giorni (DPR n. 425 del 22.04.1994) oppure certificazione rilasciata da un tecnico abilitato contenente il requisito di agibilità previsto ai sensi art. 221 della legge 1265/1934;
- Copia conforme all’originale del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, rilasciato dal competente Comando Provinciale dei VV.F., qualora per le attività svolte nell’ambito della sede ricorra l’obbligo di detta certificazione in quanto rientranti fra quelle indicate nel D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. Ove non sussistano tali condizioni, il titolare/legale rappresentante del richiedente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nei locali sono rispettate le normative di prevenzione incendi e che per le attività ivi svolte non ricorre l’obbligo del possesso del certificato di prevenzione incendi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare/legale rappresentante del richiedente, con la quale quest’ultimo, nella sua qualità di datore di lavoro, dichiari che nei locali sono rispettate le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è stato redatto il documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 dello stesso D.Lgs.;
- copia conforme all’originale di stralcio del DVR, quale documento che tenga conto dei rischi connessi con l’attività e l’uso delle attrezzature impiegate dagli ispettori di revisione e che contempli le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
ATTREZZATURE
L’autorizzando Centro 870 dovrà dimostrare di avere in dotazione permanente le attrezzature e strumentazioni di cui all’articolo 11 del DM 214/2017, e relativo allegato III elencate di seguito:
- 1-Prova fari (o Centrafari)
- 2-Fonometro con calibratore
- 3-Opacimetro
- 4-Analizzatore di gas di scarico per motori alimentati a benzina o gas metano/GPL.
- 5-Contagiri (da utilizzare con opacimetro o analizzatore gas)
- 6-Banco prova giochi (conforme alle prescrizioni di cui al D.D. n. 330 del 21 agosto 2023)
- 7-Banco prova freni (a rulli o a piattaforme) conforme al capitolato tecnico di omologazione di cui al D.D. 19.9.2011 n. RD607, secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 26248 del 19.9.2011 e banco prova freni conforme al capitolato tecnico di omologazione di cui al D.D. 7.9.2005 n. 1699/404;
- 8-Per i controlli visivi possono essere utilizzati una delle due attrezzature seguenti dove sarà integrata l’apparecchiatura Prova giochi (di cui sopra):
- Ponte sollevatore fisso (approvato ISPESL, munito di certificato di riconoscimento e certificato di origine)
- Fossa d’ispezione come previsto dalla Direttiva n. 2014/45/UE come recepita dal DM 214/2017 avente le seguenti caratteristiche:
- Conforme alla norma UNI 9721:2009
- Lunghezza non inferiore a 6,00 metri
- Larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m (p.to 7.1 della norma UNI 9721:2009)
- Profondità non inferiore ad 1,80 m (p.to 7.2 della norma UNI 9721:2009)
- Ogni fossa deve essere dotata di almeno 2 accessi principali con distanza massima di 50 mt. Per le fosse di lunghezza minore di 15 mt uno dei due accessi può essere di tipo secondario
- Dotate di ogni accorgimento costruttivo che prevenga il pericolo di possibile caduta accidentale nelle stesse (ad esempio griglie di copertura semoventi, coperture parziali o totali con elementi resistenti al peso dei veicoli, ecc.).
- 9-Stazione barometrica per la rilevazione dei dati ambientali (pressione, umidità relativa, temperatura e intensità del vento)
L’attrezzatura dovrà:
- essere installata a norma del Dlgs 81/2008 e s.m.i. e con connessioni elettriche conformi a norma CEI, a seconda della data di installazione;
- rispondere al modello di tipo omologato secondo il D.M. n. 628/96 e la circolare prot. n. 88/95 del 6.9.1999 e s.m.i.
La sussistenza dei requisiti metrologici posseduti dalle attrezzature di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) sarà certificata dai relativi libretti metrologici in dotazione, aggiornati periodicamente in occasione della verifica annuale/occasionale e messi a disposizione sia dell’UMC che dell’Ispettore.
Nota importante: si sottolinea infatti che l’articolo 19-bis del DM 15.11.2021, come vigente, non impedisce nuove autorizzazioni, ma dispone che tutti i Centri 870 possono continuare ad operare fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che dovrà determinare le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli pesanti svolte presso centri di controllo privati a ciò autorizzati.
Di seguito il link per scaricare le varie circolari:
- 2024.06.14 MIT-DGM Circolare 17215 – Aggiornamento disposizioni Circ. 28231 – Requisiti centri revisione ex 870.1986
- 2021.09.13 MIMS-DGM Circolare Prot. 28231 – Requisiti Centri di controllo ex legge 870.1996 – Esercizio Transitorio
- 2023.09.21 MIT DM237 – Modifica DM 446-2021 – Aggiornamento normativa centri revisione privati per veicoli pesanti
- 2021.11.15 MIMS – Decreto Ministeriale 446 – Decreto Revisioni Veicoli Pesanti
