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Di seguito un breve riassunto della circolare 14912 (scaricabile sotto) relativa a chiarimenti sulla formazione periodica degli ispettori

Ricordo che il corso di aggiornamento è riservato a ispettori e ex responsabili tecnici iscritti “ope legis “al Registro Unico per Ispettori di Revisione, ha la durata di 30 ore di cui è concessa la modalità webinar per un massimo del 50%.

A) Formazione di aggiornamento degli ispettori (ex Responsabili Tecnici)

Le scadenze entro le quali gli Ispettori autorizzati entro il 31 agosto 2018 dovranno fare il corso di aggiornamento obbligatorio secondo la Circolare Prot. nr. 14166 del 02.05.2022 sono le seguenti:

  • entro il 31 dicembre 2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati (in pratica che hanno iniziato l’attività di RT) prima del 31 dicembre 2002;
  • entro il 31 dicembre 2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati (in pratica che hanno iniziato l’attività di RT) tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
  • entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati (in pratica che hanno iniziato l’attività di RT) tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

Di seguito la differenza tra Ispettore abilitato e Ispettore autorizzato:

  • Ispettore abilitato, ex Responsabile Tecnico, si intende colui che è in possesso di un attestato di idoneità o frequenza conseguito a norma previgente (Accordo Stato Regioni del 12 giugno 2003) in seguito al corso di abilitazione e al superamento del relativo esame finale;
  • Ispettore autorizzato, ex Responsabile Tecnico, si intende colui che risulta autorizzato ad operare presso un centro di controllo privato, ma non in possesso di attestato idoneità o formazione. (attivi in alcune regioni dove non sono stati organizzati i corsi di abilitazione)

Pertanto l’obbligo di formazione sarà assolto dagli ispettori, ex responsabili tecnici, sopra definiti, secondo le scadenze sopra indicate e cosi riferite:

  • Ispettore Abilitato: riferimento alla data della attestazione di idoneità
  • Ispettore Autorizzato: riferimento alla data dalla quale opera presso l’officina autorizzata

 

B) Aggiornamento degli Ispettori autorizzato o abilitati non in servizio alla data del 16.02.2022

Gli Ispettori Abilitati o Autorizzati che non sono in servizio alla data del 16.02.2022 hanno anch’essi l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento secondo le scadenze di cui sopra. Per poter essere iscritti al RUI (Registro Unico degli Ispettori) gli Ispettori dovranno presentare apposita istanza di iscrizione presso le DGT o Autorità a Statuto Speciale di competenza come definito nel DD 40 del 16.02.2022.

 

C) Periodicità dell’aggiornamento della formazione degli Ispettori

Le successive scadenze relative alla formazione degli Ispettori saranno determinate dalla periodicità (3 anni) calcolata dal termine definito sopra. In pratica, se un ispettore ha frequentato il corso di aggiornamento prima (anche diversi mesi o anni) del limite definito, la successiva scadenza non cambia rimanendo sempre quella definita sopra.

Di conseguenza per il triennio successivo, salvo variazioni che potranno esserci per vari motivi (es. evoluzione tencica dell’auto), le scadenze in sequenza per i diversi scaglioni saranno rispettivamente:

  • al 31 dicembre 2026 per coloro per i quali il termine scadeva entro il 31 dicembre 2023;
  • al 31 dicembre 2027 per coloro per i quali il termine scadeva entro il 31 dicembre 2024;
  • al 31 dicembre 2028 per coloro per i quali il termine scadeva entro il 31 dicembre 2025.

Pertanto le periodicità delle scadenze non vengono alterate da eventuale frequenza anticipata del corso di aggiornamento rispetto alla scadenza prevista. Si precisa che qualora la formazione di aggiornamento sia stata ottenuta con argomenti dei corsi difformi dal programma ufficiale, la suddetta formazione sarà ritenuta non valida.

 

D) Iscrizione al RUI degli Ispettori non in attività alla data del 16.02.2022, autorizzati ad operare presso i centri di controllo prima del 21.11.2022 dalle Province o Autorità a Statuto Speciale

Come è noto, la circolare prot. nr. 33774 del 28.10.2022 definisce le modalità di inscrizione al RUI da parte delle DGT ovvero delle Autorità a Statuto Speciale territorialmente competenti, per gli ispettori ex responsabili tecnici autorizzati entro il 31 agosto 2018, non in attività alla data del 16.02.2022 a decorrere dal 21.11.2022. Qualora le Province ovvero le Autorità a Statuto Speciale abbiano provveduto ad abilitare l’ispettore come sopra definito, le stesse provvederanno ad iscrivere l’ispettore al RUI con modalità che saranno definite con Circolare in corso di emanazione.

 

Di seguito il link per scaricare la circolare di riferimento:

2023.05.15 MIT-DGM Circolare 14921 – Chiarimenti su formazione periodica Ispettori