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I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto dall’articolo 79 del Codice della strada.

Quando fare la revisione periodica

La prima revisione è obbligatoria dopo 4 anni dalla prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate ogni 2 anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Queste scadenze si applicano a:

  • autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg.
  • motoveicoli e ciclomotori
  • rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. (dal 2018)
  • veicoli ad uso speciale

La revisione è invece prevista ogni anno per

  • autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
  • autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg
  • autobus, autoambulanze, NCC e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città)

Dove

La revisione può essere effettuata presso:

  • Uffici motorizzazione civile: per tutti i veicoli -> Link pagina “Il Portale dell’automobilista”
  • Officine autorizzate (link pagina elenco delle officine) solo per:
    • autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. oppure superiore a 3.500 Kg se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)
    • autoambulanze, autobus (fino a 16 posti compreso il conducente), autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi
    • ciclomotori e motoveicoli

Richiesta revisione in un Ufficio motorizzazione civile

*** Avviso*** -> Attualmente presso gli Uffici motorizzazione civile non è possibile effettuare:

  • Revisione periodica autoveicoli di massa non superiore a 3500 kg;
  • Revisione ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli.

E’ quanto stabilito dalla Circolare del 21 maggio 2020 prot.3352 di seguito il link per lettura:

2020.05.21 MIT-DGT Circolare RU 3352 – Ripresa attività revisione post-Covid

Tariffa (dal 01/11/2021):

  • Tariffa obbligatoria revisione € 54,95
  • Iva 22% sulla tariffa della prestazione € 12,09
  • Diritti Motorizzazione (esente IVA ex art. 15 DPR n. 633/1972) € 10,20
  • Costo del servizio di versamento postale € 1,78
  • Totale € 79,02

Controlli in sede di revisione

La prima cosa che  il Centro verificherà è la corrispondenza della targa e del numero di telaio dell’auto con quanto riportato sulla carta di circolazione (o sul Documento Unico di Circolazione). Successivamente verrà effettuato un controllo telematico tramite il CED della MCTC per verificare che il veicolo non abbia dei procedimenti amministrativi in corso che ne impediscano la circolazione.

In seguito, verranno controllati:

  • l’impianto frenante;
  • l’orientamento e intensità luminosa dei fari;
  • gli pneumatici (stato, spessore battistrada e che la tipologia di pneumatico sia quello indicato nella carta di circolazione);
  • il livello di emissioni dello scarico;
  • la rumorosità;
  • controlli visivi generali sopra e sotto il veicolo, tra cui:
    • la carrozzeria;
    • lo sterzo;
    • le luci e gli indicatori di direzione;
    • perdite di lubrificante o altri liquidi;
    • presenza (per i veicoli più datati) e funzionamento delle cintura di sicurezza;
    • integrità del parabrezza;
  • verifica sul quadro strumenti che le spie relative ai dispositivi di sicurezza (rosse) siano spente;
  • controllo parametri emissioni in centralina tramite Scan Tool e relativa spia di segnalazione;

Al termine dei controlli si potranno avere tre esiti:

  • regolare;
  • ripetere;
  • sospendere.

Se il veicolo non presenterà problemi, superando tutti i controlli, l’etichetta riporterà la dicitura “regolare“; se invece saranno riscontrare delle anomalie, l’esito della revisione sarà “ripetere” o “sospendere“, a seconda della gravità dei difetti riportati: se non compromettono la sicurezza dell’auto, una volta risolti, la vettura potrà continuare a circolare fino alla successiva revisione – da effettuare presso lo stesso Centro entro 30 giorni -; se, invece, le anomalie dovessero essere più gravi, il veicolo non potrà circolare, se non per recarsi in officina e, anche in questo caso, l’auto dovrà tornare al Centro di revisione entro 30 giorni.